Art. 17.

      1. La domanda di riconoscimento è presentata al Ministro dell'interno unitamente allo statuto e alla documentazione di cui all'articolo 18.
      2. La domanda di riconoscimento può essere presa in considerazione solo se la confessione o l'ente esponenziale ha sede in Italia e se è rappresentata, giuridicamente e di fatto, da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.